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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬obblighi dei contribuenti‭ ‬-‭ ‬pagamento dell'imposta‭ ‬-‭ ‬rimborsi‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27185‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭

Imposta versata in forza di disposizione poi dichiarata incompatibile con il diritto dell'unione europea dalla Corte di giustizia‭ ‬-‭ ‬Necessità di una disciplina attuativa della sentenza della Corte‭ ‬-‭ ‬Termine per la presentazione dell'istanza di rimborso‭ ‬-‭ ‬Decorrenza‭ ‬-‭ ‬Dall'entrata in vigore‭ ‬-‭ ‬Istanze di rimborso presentate anteriormente‭ ‬-‭ ‬Inapplicabilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27185‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭


In tema di rimborsi IVA,‭ ‬il termine di decadenza per chiedere la restituzione di quanto corrisposto all'erario in forza di disposizione nazionale successivamente dichiarata incompatibile dalla Corte di giustizia con il diritto dell'unione europea non decorre dalla data del pagamento ove l'applicazione della sentenza della Corte richieda una disciplina di attuazione,‭ ‬che,‭ ‬in quanto costitutiva di un nuovo diritto,‭ ‬ha modalità di esercizio e cadenze temporali ancorate dalla data di sua entrata in vigore,‭ ‬sicché‭ ‬é inapplicabile alle istanze di rimborso presentate anteriormente.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27185‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭