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contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22135 del 20/10/2014

Cassazione con rinvio - Atto di riassunzione - Adempimenti ex art. 53, comma 2, d.lgs. N. 546 del 1992 - Necessità a pena di inammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22135 del 20/10/2014


In tema di contenzioso tributario, in caso di riassunzione del processo in sede di rinvio dinanzi al giudice tributario, non trova applicazione l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui prevede che, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, in quanto privo di apprezzabile funzione processuale, atteso che la possibilità che la segreteria del giudice di primo grado attesti erroneamente il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado è esclusa dalla intervenuta comunicazione della proposizione dell'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22135 del 20/10/2014