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tributi (in generale) - condono fiscale – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 272 del 09/01/2014

Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 - Ambito applicativo - Presupposto - Controversie definite con decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari - Configurabilità - Astratta esperibilità della revocazione straordinaria o mera proposizione della relativa domanda - Insufficienza - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 272 del 09/01/2014

In tema di condono fiscale, l'art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel consentire la definizione delle liti fiscali pendenti ivi individuate, ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, senza che rilevi l'astratta esperibilità della revocazione straordinaria o la mera proposizione della relativa domanda avverso le sentenze passate in giudicato, laddove non seguita dalla pronuncia rescindente di revocazione, atteso che solo a decorrere da quest'ultima si ha reviviscenza della pendenza della lite fiscale fino al passaggio in giudicato della statuizione che definisce il giudizio di revocazione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 272 del 09/01/2014