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tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento- Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2593 del 05/02/2014

Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Inosservanza - Conseguenza - Nullità dell'avviso, salvo specifiche e motivate ragioni di urgenza - Ambito applicativo - Accesso - Inclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2593 del 05/02/2014

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede che l'avviso di accertamento, salva la ricorrenza di specifiche e motivate ragioni di urgenza, non può essere emesso pena la sua nullità, prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, si applica non solo nell'ipotesi di verifica ma anche di accesso, concludendosi anche tale accertamento con la sottoscrizione e consegna del processo verbale delle operazioni svolte, e ciò alla stregua delle prescrizioni di cui agli artt. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2593 del 05/02/2014