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tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3114 del 12/02/2014

Investimento agevolato ex art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Concessione a terzi del diritto di utilizzare i beni per il cui acquisto il concedente ha usufruito del credito di imposta - Decadenza dall'agevolazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di franchising. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3114 del 12/02/2014

La concessione a terzi, mediante contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda, del diritto di utilizzare beni - per il cui acquisto al concedente spetti il credito d'imposta ai sensi dell'art. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - per lo svolgimento della medesima attività d'impresa, non determina la decadenza dall'agevolazione, in quanto non rientra in alcuna delle ipotesi descritte dalla norma antielusiva contenuta nel settimo comma del predetto articolo, che prevede il recupero del credito "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione", e la cui "ratio" è di evitare l'immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando che, nella specie, tra l'impresa concedente e quella affittuaria era intercorso un contratto di franchising, con clausole tali da configurare un collegamento esplicito e diretto tra l'affiliante e l'affiliata, fra le quali, quindi, pur restando soggetti giuridicamente ed economicamente autonomi, era comunque configurabile un forte rapporto di identificazione).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3114 del 12/02/2014