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tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie-Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2527 del 05/02/2014

Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Mancato trasferimento della residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel comune ove è ubicato l'immobile - Decadenza dal beneficio - Liquidazione della maggiore imposta - Termine - Decorrenza. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2527 del 05/02/2014

In tema di benefici fiscali cosiddetta "prima casa", ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota II bis, primo comma, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all'art. 76, secondo comma, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2527 del 05/02/2014