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tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - dividendi - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17669 del 06/08/2014

Esenzione dalla ritenuta d'acconto ex art. 10 bis della legge n. 1745 del 1962 - Accertamento dei presupposti soggettivi - Necessità - Attestazione dell'ente sulla pertinenza degli utili - Sufficienza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17669 del 06/08/2014

L'esonero dalla ritenuta d'acconto sui dividendi riconosciuto alla persone giuridiche pubbliche o alle fondazioni esenti dall'imposta sulle società e che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica deriva esclusivamente dal possesso dei predetti requisiti soggettivi, i quali costituiscono condizione necessaria ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto. Pertanto, l'attestazione scritta prevista dall'art. 10 bis, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, con cui i predetti enti dichiarano al competente Ispettorato delle Imposte Dirette, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui è stata deliberata la distribuzione degli utili, che questi ultimi sono di loro esclusiva pertinenza, non ha efficacia costitutiva, né è in alcun modo preclusiva del potere di accertamento spettante all'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17669 del 06/08/2014