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tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - società di capitali ed equiparati - reddito imponibile - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17298 del 30/07/2014

Determinazione del reddito d'impresa - Principio di continuità dei valori in bilancio - Disciplina - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17298 del 30/07/2014

In materia di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 59 (attuale 92) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 29 giugno 1994, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 503, postula in campo tributario il cosiddetto principio di continuità dei valori di bilancio, per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito d'esercizio.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17298 del 30/07/2014