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tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15027 del 02/07/2014

Accertamento del reddito d'impresa - Contabilità regolare ma inaffidabile - Ricorso a presunzioni "supersemplici" - Ammissibilità - Effetti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15027 del 02/07/2014

In tema di accertamento del reddito d'impresa, pur in presenza di contabilità regolare, ma sostanzialmente priva di garanzia di affidabilità e congruità sostanziali, il fisco può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cosiddette "supersemplici", cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso alle presunzioni supersemplici da parte dell'Amministrazione che aveva desunto maggiori corrispettivi e maggiori guadagni rispetto a quelli dichiarati in base al solo raffronto dei prezzi di vendita e di acquisto risultanti dalle fatture attive e passive).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15027 del 02/07/2014