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tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di primo grado - fissazione dell'udienza - nuovi motivi e nuove eccezioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15051

Carattere impugnatoriuo del giudizio tributario - Conseguenze - Oggetto del giudizio - Motivo dedotti con il ricorso - Motivi aggiunti - Presupposti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 02/07/2014

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del ricorso, con cui erano dedotti vizi di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impositivo già impugnato, sul rilievo che essi, proprio in ragione dell'intervenuta impugnazione dell'atto notificato, erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, mentre non era stata articolata alcuna prova per dimostrare la mancata o il diverso momento di conoscenza.).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 02/07/2014