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tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - prescrizione e decadenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15619 del 09/07/2014

Art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986 - Notifica dell'avviso di liquidazione entro il termine triennale - - Conseguente legittimità della cartella di pagamento notificata entro il termine di prescrizione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15619 del 09/07/2014

In tema di imposta di registro, qualora l'avviso di liquidazione sia notificato entro il termine di tre anni di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l'adempimento di tale onere da parte dell'Agenzia delle entrate comporta la legittimità della cartella di pagamento emessa successivamente al termine decadenziale predetto, che risulta, in tal modo, rispettato, ed entro il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del medesimo d.P.R.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15619 del 09/07/2014