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tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15634 del 09/07/2014

Avviso di recupero di credito d'imposta - Termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale - Applicabilità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15634 del 09/07/2014

In tema di diritti e garanzie del contribuente, all'avviso di recupero di credito d'imposta è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in ragione della sostanziale equiparazione tra tale atto accertativo della pretesa tributaria, con natura impositiva, e l'avviso di accertamento. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di recupero di credito d'imposta emesso "ante tempus", poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15634 del 09/07/2014