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tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15665 del 09/07/2014

Diritto alla riscossione derivante da provvedimento non impugnato - Termine di prescrizione - Regime anteriore al d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità dell'art. 2946 cod. civ. - Esclusione - Termine di prescrizione quinquennale - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15665 del 09/07/2014

In materia di IVA, il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie, che derivi da provvedimento divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente (e non da sentenza passata in giudicato), si prescrive, anche ove non sia applicabile la nuova disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel termine quinquennale in forza del combinato disposto degli artt. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, disposizione, quest'ultima, non implicitamente abrogata dall'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, che fissa il termine di decadenza per la notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione e non anche quello di prescrizione del diritto alla riscossione della pena pecuniaria.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15665 del 09/07/2014