Skip to main content

tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - 378 accertamento e riscossione - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15661 del 09/07/2014

Notifica della cartella di pagamento - Termine di decadenza per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 - Al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione - Fondamento - Termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15661 del 09/07/2014

In tema di riscossione dell'IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, come introdotti dalla legge di conversione del 31 luglio 2005, n. 156, che ha valore di disposizione transitoria ed opera retroattivamente non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, in quanto diretta ad ovviare ad una lacuna normativa derivante dalla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale ed a garantire l'interesse dell'erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi. Ne consegue l'inapplicabilità del più breve termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario, previsto a pena di decadenza, dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15661 del 09/07/2014