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tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10489 del 14/05/2014

Artt. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 58, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Differenze. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10489 del 14/05/2014

L'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dall'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 10489 del 14/05/2014