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tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - imposte di fabbricazione - olii vegetali e minerali - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9561 del 19/04/2013

Rigenerazione degli olii usati - Art. 13 del d.l. n. 135 del 2009 - Natura di norma interpretativa - Efficacia retroattiva - Portata della norma impositiva di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9561 del 19/04/2013

L'art. 13 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 ha modificato il quinto comma dell'art. 62 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nel senso che "gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma primo nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione"; tale disposizione ha natura interpretativa con efficacia retroattiva, riflettendo il principio per cui la norma che abroga una norma interpretativa finisce con l'assolvere essa stessa ad una funzione latamente interpretativa, avendo lo scopo di chiarire la "ratio" della disposizione precedente in modo vincolante. (La S.C., con riferimento al versamento di somme a titolo di imposta di consumo su oli rigenerati ottenuti mediante l'impiego di prodotti di provenienza estera, ha riconosciuto l'immediata applicabilità dell'art. 13 d.l. n. 135 del 2009, e, di conseguenza, l'aliquota ridotta prevista dal quinto comma dell'articolo 62 cit.).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9561 del 19/04/2013