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tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - pena pecuniaria - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8848 del 16/04/2014

Sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica - Riferibilità alla sola persona giuridica ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Disciplina conseguentemente applicabile - Art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8848 del 16/04/2014

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che pone a carico, in via esclusiva, di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio delle stesse, non ha, per l'espressa previsione contenuta nel secondo comma della norma, efficacia retroattiva. Ne consegue che, qualora detta disposizione sia inapplicabile "ratione temporis", trova applicazione l'art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in forza del quale, nel caso di violazione incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo, l'ente collettivo è responsabile di tale violazione in solido con l'autore materiale di essa.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8848 del 16/04/2014