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tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di lavoro - lavoro dipendente

Cessazione del rapporto - Somme corrisposte al fine di incentivare l'esodo - Aliquota ridotta ex art. 17, comma 4 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (vigente "ratione temporis") - Divieto comunitario di discriminazioni - Necessaria uniformità di disciplina tra uomini e donne - Conseguenze.

In tema di imposta sui redditi, il dimezzamento dell'aliquota sulle somme dovute a titolo di incentivo all'esodo, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (vigente "ratione temporis") va riconosciuto sia alle donne che agli uomini che abbiano superato i cinquanta anni, dovendo il giudice nazionale, per effetto delle pronunce della Corte di Giustizia CE del 21 luglio 2005 (sentenza in causa C-207/2004) e del 16 gennaio 2008 (ordinanze in cause riunite C-128/07 e C-31/07), disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, attribuendo alla categoria sfavorita il trattamento più favorevole.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2032 del 30/01/2014