Comunicazione annuale del bilancio ai soci accomandanti – Cass. n. 26071/2022

Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società in accomandita semplice (nozione, caratteri, distinzioni) - norme applicabili - soci accomandanti - Comunicazione annuale del bilancio ai soci accomandanti - Obbligo dell’amministratore ex art. 2320, comma 3, c.c. - Richiesta degli aventi diritto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di società in accomandita semplice, la comunicazione dei bilanci ai soci accomandanti costituisce un adempimento imposto all'amministratore dall'art. 2320, comma 3, c.c. che prescinde da una richiesta avanzata dai soci, in quanto risponde al più generale dovere di diligenza nella conduzione della gestione sociale anche nei rapporti interorganici, consentendo, da un lato, l'esercizio del potere di controllo e di critica dei soci sull'operato dell'accomandatario, dall'altro, di ritenere consolidato l'esercizio, in mancanza di impugnazione. (Fattispecie in tema di revoca del socio accomandatario).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26071 del 05/09/2022 (Rv. 665536 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2320

 

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