Società di persone - Responsabilità dell'amministratore – Cass. n. 12567/2021

Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' semplice - rapporti con i terzi - della societa' - Società di persone - Responsabilità dell'amministratore - Natura - Prelievi di somme per utili o compensi - Onere della prova - Contenuto.

Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12567 del 12/05/2021 (Rv. 661366 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2260, Cod_Civ_art_2262