Dazione di denaro dei soci alla società – Cass. n. 29325/2020

Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - bilancio - contenuto - criteri di valutazione - Dazione di denaro dei soci alla società - Diverse tipologie - Contabilizzazione in bilancio - Criteri - Modifica ingiustificata da un esercizio all'altro - illegittimità - Fattispecie.

In tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva affermato la nullità del bilancio, in cui si era proceduto ad inserire le dazioni di denaro di alcuni soci tra i debiti della società, mutando, senza alcuna spiegazione, la collocazione tra le riserve, operata nell'esercizio precedente, ritenuta dal giudice corretta, in quanto rispondente alla qualificazione di tali dazioni in termini di versamenti in conto futuro aumento capitale).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29325 del 22/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2423_2, Cod_Civ_art_2434_2, Cod_Civ_art_2379_1, Cod_Civ_art_2467, Cod_Civ_art_2342

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