Società in nome collettivo - Morte del socio - Cass. n. 16556/2020

Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' semplice - scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Società in nome collettivo - Morte del socio - Domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi - Legittimazione passiva esclusiva della società - Sussistenza - Citazione in giudizio di tutti i soci in luogo della società - Regolare instaurazione del contraddittorio - Configurabilità - Condizioni - Limiti.

SOCIETA'

PERSONE FISICHE

SCIOGLIMENTO

In tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'art. 2284 c.c., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16556 del 31/07/2020 (Rv. 658602 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2266, Cod_Civ_art_2284, Cod_Civ_art_2293, Cod_Proc_Civ_art_075

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2020