impresa - libri e scritture contabili - tenuta e conservazione - prova tra imprenditori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016

Scritture contabili - Poteri del Giudice - Valutazione di indizi a favore dell'imprenditore che le ha prodotte - Ammissibilità.

Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 16/05/2016