SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010

Società con patrimonio immobiliare - Cessione di quote - Forma scritta - Necessità - Esclusione. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - Società di persone con patrimonio immobiliare - Cessione di quote - Forma scritta - Necessità - Esclusione

La cessione di quota di società di persone con patrimonio immobiliare non richiede la forma scritta, a norma dell'art. 1350 cod. civ., non comportando essa anche un trasferimento, dal socio cedente a quello cessionario, dei diritti immobiliari, i quali restano, viceversa, nella titolarità della società, che non è essa stessa parte del negozio di cessione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010