rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - in genere -

Responsabilità ex art. 1669 cod. civ. - Azione del compratore nei confronti del venditore che abbia appaltato la costruzione dell'edificio - Esperibilità - Condizioni - Onere della prova. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9370 del 17/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9370 del 17/04/2013

 

L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 cod. civ., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.