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Controversie di lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - preclusione

Controversie di lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - preclusione

Controversie di lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - preclusione (Corte di Cassazione Sentenza n. 775 del 20 gennaio 2003)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 7 dicembre 1997 A. E., esponendo che, assunto nel 1987 dalla (omissis) (società che gestiva una casa di riposo per anziani), dal 1991 aveva svolto le funzioni di Direttore generale ed i compiti di responsabile della gestione organizzativa e commerciale nonché di incaricato dei contatti con i clienti e della fornitura dei materiali con l'uso anche privato di un'autovettura della società, funzione confermatagli nel 1996, ed aggiungendo che la società, pur assumendo del personale ed affidando alcuni compiti al servizio esterno duna cooperativa, il 7 luglio 1997 l'aveva licenziato, chiese che il Pretore di Varese, accertata l'"illegittimità del licenziamento per violazione del principio di buona fede, condannasse la società al pagamento dell' indennità supplementare.

Il Pretore accolse la domanda, condannando la società al pagamento della somma di lire 180.172.636, oltre agli accessori.

Accogliendo l'appello della società, il Tribunale di Varese ha respinto, con l'incidentale impugnazione del ricorrente, la stessa iniziale domanda.

Su un piano generale, il Tribunale premette che, nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'art. 41 Cost., ben può l'imprenditore, nel ristrutturare la propria azienda, risolvere il rapporto di lavoro dirigenziale con il proprio dipendente. Il limite di questo potere è l'effettività e la non irragionevolezza della scelta.

Ancora su un piano generale, il Tribunale aggiunge che la produzione di prove documentali in appello è ben ammissibile, poiché la preclusione riguarda solo le prove costituende. E nel caso in esame, non essendo contestata la firma del P., la documentazione prodotta dalla società in appello era idonea a provare i fatti ivi contenuti.

In particolare, era da ritenersi provato che, dopo il licenziamento del ricorrente, le mansioni a questi inizialmente assegnate erano state svolte dal P., amministratore della società. Effettiva era la scelta imprenditoriale: né vi erano elementi per affermarne l'irragionevolezza.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre A. E., percorrendo le linee di due motivi: l'(omissis) non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale fonda l'efficacia probatoria dei documenti prodotti in appello sulla non contestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione. E tuttavia, da un canto egli avrebbe avuto l'onere di contestare l'autenticità della propria sottoscrizione, da altri fatta valere: non quella di altri. D'altro canto, i documenti non avevano efficacia probatoria (e ciò egli aveva effettivamente contestato), poiché avrebbero attestato solo le funzioni di amministratore, che il P. avrebbe svolto: non le funzioni di dirigente.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe potuto ammettere solo le prove documentali sulle quali non s'era verificata alcuna decadenza. Nel caso in esame, in primo grado la società, che ben avrebbe potuto fornire la documentazione, non avendo dedotto alcun mezzo di prova, non aveva chiesto di provare nulla.

Il secondo motivo del ricorso, il cui esame, riguardando l'ammissibilità della prova documentale prodotta in appello, s pregiudiziale nei confronti del primo motivo, che riguarda la rilevanza di questa prova, è fondato.

Il Collegio ritiene che l'omessa indicazione dei documenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (la sanzione della decadenza, prevista dall'art. 416 cod. proc. civ. per il resistente, opera anche nei confronti del ricorrente: Cass. 26 febbraio 1983 n. 1489), o l'"omesso deposito dei (pur indicati) documenti contestualmente a questo atto, determinano la decadenza dal processuale diritto di utilizzare la relativa prova: non solo nell'ulteriore sviluppo dei giudizio in primo grado, bensì (per la decadenza irreversibilmente verificatasi) in secondo grado.

E' da premettere che il problema in controversia non attiene ai documenti costituiti dopo il deposito del ricorso introduttivo di primo grado (è tale, ad esempio, la documentazione che sorregge i fatti ipotizzati dall'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.), né ai documenti preesistenti, la produzione dei quali sia giustificata dallo sviluppo assunto dal processo (art. 420 quinto e settimo comma cod. proc. civ.): per questi documenti, è incontroversa l'ammissibilità della relativa prova (ponendosi solo il problema della tempestività con cui debba essere dedotta: "il primo atto difensivo utile successivo": Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1998 n. 1099). In tale quadro, si è ritenuto (con un'interpretazione dichiaratamente estensiva) che non sia sanzionata da decadenza anche la tardiva produzione di documenti "destinati a provare un fatto di cui, con ragionevole attendibilità, non era prevedibile una particolare contestazione" (Cass. 16 febbraio 2000 n. 1738).

Il problema non attiene neanche a documenti che tendano a far penetrare nella materia in controversia fatti nuovi, nei confronti delle deduzioni introduttive: la novità escluderebbe l'ammissibilità.

Il problema attiene ai documenti che la parte avrebbe potuto indicare e produrre con il ricorso introduttivo in primo grado, e l'utilizzazione dei quali non trova (per l'art. 420 quinto e settimo comma cod. proc. civ.) autonoma giustificazione nel successivo sviluppo del processo.

Questo Collegio non ignora il diverso pensiero della Suprema Corte. Secondo il dominante indirizzo, nel processo del Lavoro la produzione di nuovi documenti si sottrae integralmente al divieto sancito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. pur esigendosi, a pena di decadenza, "che essi siano specificamente indicati nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice, restando in tal caso i documenti sottratti ad una preventiva valutazione d'indispensabilità e soggetti solo al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa" (Cass. Sez. Un. 6 settembre 1990 n. 9199).

Il principio, inizialmente postulato da Cass. 16 ottobre 1976 n. 3503, è poi affermato ed argomentatamente motivato da Cass. 29 giugno 1977 n. 2835, per cui "il divieto previsto dall'art. 437 secondo comma cod. proc. civ. si riferisce alle prove che debbono essere esperite ed assunte nel corso del procedimento, e non osta pertanto alla produzione ed acquisizione di nuovi documenti, che contengono prove già costituite e non impongono ulteriore attività istruttoria" (il limite temporale, per la deduzione dei documenti in secondo grado, inizialmente indicato nell'udienza di discussione - e plurimis, Cass. 8 gennaio 1980 n. 144 - è poi fissato nell'atto d'appello o nella memoria difensiva: in relazione a questi atti, si esige inizialmente la mera indicazione del documento, e, poi, più frequentemente, il contestuale deposito - e plurirnis, Cass. 13 novembre 1981 n. 6023 - affermazioni, queste, consolidatesi con la citata Cass. Sez. Un. 6 settembre 1990 n. 9199, che risolve il contrasto).

Il principio affermato con questa argomentata decisione trova successiva generale conferma (e plurimis, Cass. 25 maggio 1978 n. 2654, Cass. 29 marzo 1993 n. 1359, Cass. 24 novembre 2000 n. 15197, Cass. 12 luglio 2002 n.10179), pur con un  temperamento talora introdotto (Cass. 5 agosto 2000 n. 10335, e la pregressa giurisprudenza ivi citata), costituito dalla decadenza eventualmente pronunciata dal giudice di primo grado.

La predetta decisione (Cass. 29 giugno 1977 n. 2835) è espressamente fondata su alcuni argomenti:

  la natura "concettualmente diversa" dei "mezzi di prova"    (ai quali, soltanto, fa riferimento l'art. 437 secondo   comma cod. proc. civ.), che sono prove già "costituite",   nei confronti dei "documenti", che sono prove   "costituende" nel processo (qualificazioni, queste, che   emergono nella predetta sentenza):

  sul piano letterale, la menzione di questa distinzione nel   codice di procedura civile (artt. 184 e 435 );

  sul piano della ratio, "le esigenze di particolare   celerità e concentrazione, che con il nuovo rito il   legislatore ha voluto soddisfare, nell'intento di evitare   un prolungamento di attività processuali che non sarebbe   in alcun modo provocato dalla produzione ed acquisizione    di nuovi documenti, il cui contenuto in nessun caso   potrebbe dar luogo all'ammissione di nuovi mezzi di prova   stante lo specifico divieto e tranne l'eccezionale ipotesi   dell'indispensabilità";

  "sul piano storico-sistematico", nei confronti della    distinzione fra "nuovi documenti" e "nuovi mezzi di prova"   nell'art. 184 e nell'art. 345 secondo comma cod. proc.    civ. (questo, nel testo anteriore alla legge 14 luglio   1950 n. 581), l'esclusiva menzione dei mezzi di prova   effettuato dall'art. 437 (come modificato con la riforma   del 1973) costituisce, per l'indicata sentenza, il    riconoscimento del fatto che la celerità del processo noti   è compromessa dalla produzione in appello di nuovi   documenti. Un minoritario indirizzo (sorto con Cass. 5 maggio 1978 n. 2152) fissa tuttavia un limite alla generale ammissibilità della nuova documentazione: il divieto di nuove eccezioni in senso proprio (ex art. 416 secondo comma cod. civ.) consentirebbe solo la produzione di nuovi documenti che attengono a questioni rilevabili d'ufficio (e plurimis, Cass. 26 gennaio 1988 n. 643, Cass. 16 dicembre 1988 n. 6867, Cass. 30 maggio 1989 n. 2618; Cass. 7 febbraio 1997 n. 1154).

Questo Collegio non condivide l'indicato pensiero giurisprudenziale.

Ed invero, per l'art. 416 terzo comma cod. proc. civ. il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha l'onere di "prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore, ed indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare".

Da un'angolazione letterale, la normativa concezione del documento, quale parte integrante dei "mezzi di prova", emerge nell'art. 416 terzo comma cod. proc. civ. (norma che, a differenza degli artt. 184 e 345, è parte dello specifico ambito del processo del Lavoro ed ha la specifica funzione di fissare una generale decadenza): la locuzione "in particolare" qualifica i documenti come una "specie" del genere costituito dai mezzi di prova.

E' poi da osservare che negli artt. 184 e 345 (questo, nel testo anteriore alla legge 14 luglio 1950 n. 581) la distinta menzione di documenti (oggetto di produzione) e mezzi di prova (oggetto di richiesta di ammissione), nel parallelismo con cui questi strumenti sono disciplinati (parallelismo presente anche nell'art. 416 terzo comma cod. proc. civ.), è determinata dal particolare meccanismo che la richiesta di prova per documenti comporta: la produzione dell'atto, come fatto che materialmente precede e necessariamente implica e formalmente esprime questa richiesta.

In questo quadro, nella formulazione dell'art. 437 secondo comma cod. proc. civ. (nei confronti della precedente), i mezzi di prova, essendo menzionati non come oggetto d'una "richiesta di ammissione" (che prevede, come nei predetti artt. 184 e 345, differenziata indicazione dell'atto relativo ai documenti: la produzione) bensì come "ammissione" (atto comune anche alla prova per documenti), assorbono e comprendono nel loro spazio "documenti". Non diversamente è a dirsi per il parallelo art. 345 terzo comma cod. proc. civ. (nella sua attuale formulazione). Ed una differenziata disciplina sarebbe stata incoerente con l'intento restrittivo delle disposizioni.

Queste considerazioni consentono di ritenere infondate le argomentazioni precedentemente esposte sub "4. b.".

Da un'angolazione logico-sistematica, è da premettere che i limiti previsti dall'art. 137 secondo comma cod. proc. civ. hanno il loro fondamento logico e cronologico nella prescrizione dell' art. 416 terzo, comma.

Ed invero, l'onere quivi previsto ha per oggetto i documenti. Nel contempo, la connessione ("che deve"), coinvolgendo, come logico e sintattico sviluppo dell'attività di "indicare", il "depositare", estende la sanzione all'omesso deposito dei documenti (anche ove questi siano stati indicati nell'atto introduttivo).

Poiché, su un piano generale, la decadenza prefigurata dalla legge è determinata dal mero omesso adempimento dell'onere nel tempo previsto (Cass. 17 maggio 2000 n. 6395) e la sentenza che l'accerta, ha conseguente natura dichiarativa (Cass. 14 settembre 1963 n. 2508), nell'ipotesi in esame (art. 416 terzo comma cod. proc. civ.) la decadenza si verifica con lo stesso inadempimento degli oneri dell'indicazione o del deposito dei (pur indicati) documenti.

L'irreversibilità dell'estinzione (per l'intervenuta decadenza) del processuale diritto di produrre il documento esclude che il diritto stesso possa poi risorgere in un successivo grado del giudizio.

In tal modo la sanzione, disposta in primo grado per i documenti, si protrae, con i propri effetti, in secondo grado.

La "novità", quivi indicata, è pertanto da leggersi nel quadro delle preclusioni e delle relative deroghe, previste dagli artt. 416 terzo comma e 420 quinto e settimo comma cod. proc. civ.: preclusioni e deroghe, dei quali l'indicato art. 437 è proiezione e specificazione (la normativa risonanza fra queste disposizioni è espressamente riconosciuta anche dal pensiero dominante: e plurimis, Cass. Sez. Un. 6 settembre 1990 n. 9199).

Nel quadro di questa proiezione, per quanto attiene alle preclusioni, la sanzione, espressamente prevista in primo grado per i documenti, in secondo grado non si dissolve: a seguito dell'omesso adempimento degli oneri, la decadenza (che il primo giudice non avrebbe costituito, bensì solo dichiarato) sussiste anche quando manchi la primaria pronuncia: e, protraendosi, permane anche in secondo grado, nei confronti di colui che solo in tale sede intenda utilizzare i documenti.

Per quanto attiene alle deroghe (all'inammissibilità), il fondamento dell'eccezionale ammissibilità prevista in primo grado dall'art. 420 quinto e settimo comma (per i "mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre" o "che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi") permane in secondo grado. Quivi l'eccezione non è tuttavia ampliata dal potere riconosciuto al Collegio (art. 437 secondo comma cod. proc. civ.).

Ed invero, questo potere, proiezione del potere previsto in primo grado dagli artt. 420 quinto e settimo comma e 421 terzo comma cod. proc. civ., comprende da un canto la necessità (come in primo grado) di dare ingresso alle richieste eccezionalmente consentite alle parti: e d'altro canto (e l'avverbio "anche" ne è differenziazione) comprende la possibilità di ammettere d'ufficio mezzi di prova non richiesti dalle parti. Queste eventualità (nelle quali il potere del Collegio si esaurisce), previste anche in primo grado, in secondo grado non sono dilatate, bensì subiscono una limitazione, essendo condizionate alla pur discrezionale valutazione del fatto che i mezzi di prova siano "indispensabili"; e questa condizione, che (topograficamente contigua ad un limite) è apparente generale dilatazione ("salvo"), non solo il richiamo dell'eccezione alla generale inammissibilità, bensì dell'eccezione stessa (posta in riferimento al "rilevanti" del predetto art. 420) è un limite.

In particolare, anche l'officioso potere ex art. 437 terzo comma, in quanto proiezione del potere ex art. 421 secondo comma cod. proc. civ., può solo consentire di superare (come in questa seconda norma) i limiti "stabiliti dal codice civile": qualificazione, che fa riferimento ai limiti "esterni" al processo del Lavoro, non ai limiti "interni", che questo stesso processo a se stesso fissa, e che non può con altra norma negare (sul piano delle preclusioni, Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1988 n. 1099 qualifica il processo del Lavoro come processo "chiuso").

Questi limiti interni, nei confronti di quel generale potere, assumono la natura di norma speciale. Ciò è a dirsi anche in relazione agli oneri che attengono ai documenti: la relativa norma, per la sua natura e la sua funzione - sottolineate dall'attenzione ("in particolare") e dalla specificazione (indicazione e produzione) con le quali gli oneri sono descritti - non può essere travolta dal pur discrezionale potere del giudicante. Come l'indicato art. 421 non consente di ammettere prove in relazione alle quali si sia verificata una decadenza (Cass. 1° ottobre 1997 n. 886), in egual modo non lo consente l'indicato art. 437 (Cass. 22 luglio 1999 n. 7919).

In tal modo, permanendo il vigore della sanzione, la parte che, per decadenza, non avrebbe potuto produrre i documenti nel corso del giudizio di primo grado, non può produrli in secondo grado: né il Collegio, il cui potere incontra il limite esistente nel giudizio di primo grado ed ininterrottamente protrattosi, può, per l'intervenuta decadenza, ammetterli d'ufficio.

In relazione al verificarsi di questa decadenza, è poi contraddittoria, secondo il pensiero di questo Collegio, la deroga (all'ammissibilità della produzione dei documenti in secondo grado) che il contrario dominante pensiero talora formula nell'ipotesi in cui la decadenza (a causa dell'inadempimento dell'onere) sia stata pronunciata dal giudice di primo grado (Cass. 5 agosto 2000 n. 10335, e la giurisprudenza ivi richiamata).

Ed invero, in primo luogo, poiché la pronuncia della decadenza ha natura dichiarativa, l'omessa pronuncia da parte del primo giudice resta irrilevante (altro è il ben diverso problema della rilevabilità o non rilevabilità d'ufficio della decadenza stessa).

In secondo luogo, è contraddittorio ritenere che la produzione del documento in primo grado possa essere (ed irreversibilmente) inammissibile (nell'eventualità che il giudice dichiari la decadenza), e nel contempo ritenere che la stessa produzione (in assenza di questa dichiarazione) in secondo grado diventi necessariamente ammissibile.

Contraddittorio s anche l'onere, che il contrario pensiero (e plurimis, Cass. Sez. Un. 6 settembre 1990 n. 9199, che risolve, in materia, il pregresso contrasto) formula, per la produzione in secondo grado: la necessità che i documenti siano indicati nei rispettivi atti introduttivi (appello o memoria di costituzione) e, congiuntamente a questi atti, depositati (onere che questo pensiero deduce espressamente dal coordinamento degli arti. 416 e 436 cod. proc. civ. ).

Ed invero, se il documento preesistente (la cui successiva produzione non sia giustificata dallo sviluppo del giudizio) non costituisse in secondo grado un "nuovo" mezzo di prova, l'onere (di tempestività nell'indicazione e nel deposito) non avrebbe ragiona di essere: ad è ancor meno ipotizzabile dedurlo dall'art. 416 cod. proc. civ. (che quest'onere pone in primo grado, ove, se sussiste, è di per sé solo sufficiente ad estendersi nel corso del processo ed ad escludere che, inadempiuto, debba ex novo risorgere in secondo grado).

Questo Collegio non condivide neanche il particolare pensiero che ritiene ammissibile la produzione di documenti anche nel corso del giudizio, limitatamente allo spazio delineato dalle "eccezioni" rilevabili d'ufficio. Argomento apparentemente affermativo in questa direzione sarebbe deducibile dalla subordinazione del terzo al secondo comma dell'art. 416 cod. proc. civ.: poiché le "eccezioni" rilevabili d'ufficio non debbono essere proposte a pena di decadenza con l'atto introduttivo del primo grado, a maggior ragione questa sanzione dovrebbe escludersi per l'indicazione ed il deposito dei documenti che sorreggono tali ragioni (attività che resterebbero pertanto ammissibili anche in secondo grado).

  .a. Su un piano letterale, è tuttavia da osservare che   alcun legame consente di subordinare la prescrizione   prevista dal terzo comma alla prescrizione prevista dal   secondo comma dell'indicata norma: e, considerando che   l'oggetto dell'onere previsto dal terzo comma è indicato   con due analitiche sottolineature ("specificamente" ed "in    particolare"), le quali gli forniscono autonoma esistenza,    un'eventuale subordinazione avrebbe richiesto espresso   richiamo. Nell'assenza di questo richiamo e nella formale   separata autonomia dei due commi, è da escludere la   volontà normativa di inscrivere l'onere - previsto dal   terzo comma - nello spazio delineato dall'onere previsto   dal secondo.

  Questa esclusione trova letterale conferma anche nella   descrizione dell'onere stesso (previsto dal terzo comma).   Ed invero la prima prescrizione di quest'onere, il   "prendere posizione circa i fatti affermati dall'attore"   ed il "proporre tutte le difese", è comportamento che,   investendo "tutto" lo spazio dell'avversa posizione    processuale, non consente di essere iscritto nel limitato   campo attinente alle "eccezioni non rilevabili d'ufficio"   (e di essere escluso dallo spazio residuo): come la prima,   in un più generale spazio è da leggere anche l'ulteriore   prescrizione, topograficamente e grammaticalmente    connessa, relativa ai documenti.

  .b. Su un piano logico, è da premettere che l'allegazione   (che è solo della parte) è l'introduzione d'un fatto nello   spazio del giudizio: la rilevazione (che è anche del   giudice) è l'evidenziazione d'un fatto che in questo   spazio preesiste.

  Per la rilevazione è tuttavia "necessario e condizionante   che il fatto risulti acquisito agli atti e provato rite et   recte" (Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1988 n. 1099): ed essa   si risolve nel mero estrarre da questo fatto   (integralmente preesistente agli atti) una deduzione    (rilevante ai fini della decisione). La rilevabilità   d'ufficio è pertanto la possibilità, al giudice   riconosciuta, di far emergere questa deduzione dagli   stessi preesistenti atti della causa.

  E tuttavia la preesistenza del fatto (acquisito e provato)   esclude di per se stessa non solo la rilevanza, bensì la   stessa ipotizzabilità d'una successiva prova (anche come   documento) avente per oggetto il fatto stesso.

  In tal modo è da escludere che l'onere di decadenza   previsto dall'art. 416 terzo comma cod. proc. civ. possa   inscriversi nel limite previsto dal secondo comma   ("eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio").

  Né à d'altronde ipotizzabile che il potere di produrre   documenti anche nel corso del giudizio sia collegabile non   alla concreta rilevabilità (d'ufficio) dell'eccezione in   base ai preesistenti atti di causa, bensì all'astratta   natura dell'eccezione, quale eccezione rilevabile    d'ufficio.

  Ed invero, la rilevabilità d'ufficio è un potere, che ha   giudice, connesso alla contingente attualità della   situazione processuale: alla concreta preesistenza del   fatto e della relativa prova, che consentono al giudice di   estrarre la deduzione (non esiste, per il giudice,    un'astratta natura della questione, come questione   rilevabile d'ufficio, bensì solo la sua concreta   rilevabilità in base agli atti di causa).

  In tal modo, il potere riconosciuto alla parte dall'art.   420 secondo comma cod. proc. civ. (proporre, anche nel   corso del processo, le "eccezioni" rilevabili d'ufficio),   poiché ha fondamento nel potere del giudice, ivi   espressamente richiamato, é connesso alla concreta    preesistenza del fatto e della relativa prova, che   consentono di dedurre l'eccezione.

  Una "eccezione" che per la sua natura sia astrattamente    rilevabile d'ufficio, come ad esempio il pagamento (e   plurimis, Cass. 26 gennaio 1998 n. 643 ), e che nella   contingenza processuale non sia concretamente rilevabile   per l'assenza di prova, non differirebbe (per la necessità   d'una prova, non ancora acquisita), poi, da un'eccezione    non rilevabile d'ufficio: e non vi sarebbe la ragione per    differenziarne la disciplina.

  In tal modo, anche ove si ritenesse che l'onere relativo   ai documenti sia escluso per documenti che attengano ad   "eccezioni" rilevabili d'ufficio, questa rilevabilità,   essendo necessariamente connessa (non all'astratta natura   della questione, bensì) alla concreta attualità degli atti   di causa, non si estenderebbe ad una prova attraverso    nuovi documenti da acquisire.

  .c. Indipendentemente dalla precedente (e di per sé   sufficiente) argomentazione (esposta sub "8.b.").   l'infondatezza del pensiero in esame è da esaminare anche   sul piano della ragione normativa. Ed invero, la meno   rigorosa disciplina, che investe le "eccezioni" rilevabili    d'ufficio (nei confronti dei documenti che le sorreggono)    sarebbe, in ogni caso, da riferire alle esigenze di    concentrazione ed immediatezza alle quali è ispirata la    disciplina del processo del Lavoro (quelle stesse esigenze   alle quali fa riferimento il contrario dominante   pensiero), e nel contempo alla necessità della lealtà   processuale, la quale, riflesso di queste esigenze, in   questo processo assume maggiore intensità (la   concentrazione esige che fin dall'inizio siano poste   "tutte le carte in tavola": una necessità che impone   reciproca lealtà).

  Ciò a cui tende la disciplina è dare al giudice, fin   dall'inizio, "il quadro complessivo" della materia in   giudizio, in modo da consentirgli di formulare, fin   dall'inizio, un "progetto istruttorio": fin dall'inizio   delineare (entro i limiti del possibile) il percorso lungo   cui condurre la causa per giungere (anche nella prima    udienza, che è tendenzialmente unica) alla decisione.   Necessaria condizione, per attuare la concentrazione e   l'immediatezza del processo, è questo progetto: l'art. 420   cod. proc. civ. ne è il fondamento normativo: gli arti.   414 e 416 cod. proc. civ. ne sono i processuali strumenti.

  Nel quadro di questa esigenza, la sua stessa struttura, di   prova precostituita, conferisce al documento una   potenzialità probatoria che ha i caratteri   dell'immediatezza e della concentrazione. E questa    struttura, in i quanto coerente con le finalità di   immediatezza e di concentrazione del processo del Lavoro,   non solo non differenzia i documenti dagli altri mezzi di   prova, bensì esige che, come gli altri "mezzi di prova",   anche ed a maggior ragione ("in particolare": art. 416   terzo comma cod. proc. civ.) questa particolare    potenzialità probatoria sia spesa immediatamente in   giudizio.

  Ciò è a dirsi anche per quanto attiene alle "eccezioni"    rilevabili d'ufficio. Ed invero, ciò che è rilevabile    "d'ufficio" non esige una formale iniziale descrizione:    anche nella relativa assenza, il giudice è in grado di   rilevare (per definizione) ciò che la parte potrebbe   eventualmente "eccepire": e l'omessa relativa indicazione   nell'atto introduttivo, non precludendo al giudice la   formulazione d'un adeguato progetto istruttorio, non   contrasta con le esigenze di concentrazione ed   immediatezza del processo: la rilevabilità d'ufficio,   essendo una possibilità interna ed immanente agli atti di   causa, è temporalmente neutra: può intervenire in ogni   momento del corso del processo, senza ritardarne la   decisione (da ciò, la deroga prevista dall' art. 416   secondo comma cod. proc. civ. ).

  Diversamente è a dirsi per i documenti (anche per quelli   che sorreggono le c.d. "eccezioni" rilevabili d'ufficio).   Il documento fornisce al giudice la materia su cui   programmare le eventuali prove (convergenti e contrarie),   che restano condizionate anche al contenuto d'una    preesistente documentazione. L'esistenza e la lettura del    documento, fornendo queste, informazioni, contribuiscono a    realizzare l' immediatezza e la concentrazione che,   secondo la logica della norma, devono caratterizzare il   processo. Simmetricamente, la sopravvenienza (in secondo   grado) di preesistenti documenti, penetrando nello spazio   istruttorio ed alterando, con ulteriori facoltà (per la    parte) e poteri (per il giudice) in relazione a nuove   esigenze probatorie, il preesistente equilibrio del   progetto istruttorio, amplificherebbe questo contrasto.

  Ed invero, queste nuove esigenze probatorie, che   giustificano l'ammissione di nuovi mezzi di prova (come   previsto dagli artt. 420 quinto e settimo comma e 421   terzo comma cod. proc. civ.: disposizioni che conservano    ragione e funzione anche in secondo grado) possono ben   discendere anche dalla produzione, ex adverso, di   documenti (in questo, quadro, poiché l'onere in esame si   estende anche al ricorrente - Cass. 26 febbraio 1983 n.    1489 - la ritenuta esclusione dell'onere, per i documenti    attinenti alle "eccezioni" rilevabili d'ufficio,    diverrebbe uno spazio tendenzialmente riservato al   resistente).

  Da ciò, l'estensione che l'onere previsto dall'art. 416   terzo comma assume: non solo nell'ambito delle eccezioni   non rilevabili d'ufficio, bensì nel complessivo spazio   delle richieste che la parte (producente) intende    formulare e di quelle che intende contestare (e pertanto   le argomentazioni precedentemente esposte sub "4.a." e   "4.c." - per cui un "prolungamento di attività processuali   non sarebbe in alcun modo provocato dalla produzione ed   acquisizione di nuovi documenti" - non hanno fondamento   neanche nella ragione della norma).

  L'ammissibilità, anche nel corso del giudizio, d'una    "eccezione" rilevabile d'ufficio discende dalla sua natura    interna agli atti di causa, che le consente di non -   alterare in alcun modo i tempi del processo:   l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti (a   qualunque questione attengano) discende dalla natura    esterna che ha il nuovo documento, in relazione ai   preesistenti di causa, e dalla possibilità che la sua   tardiva produzione ritardi il corso del processo (queste   osservazioni, congiuntamente a quanto osservato sub "6.",   consentono di ritenere infondata anche l'argomentazione    descritta sub "4.d."). E' pertanto da affermare il seguente principio:

"L'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ricorso o comparsa di risposta), dei documenti (anche eventualmente attinenti ad "eccezioni" rilevabili d'ufficio) o l'omesso deposito degli stessi contestualmente a questo atto (anche ove quivi indicati), determinano la decadenza dal processuale diritto di produrre i documenti stessi, ove non si tratti di documenti formatisi dopo l' inizio del predetto giudizio ovvero di documenti la produzione dei quali sia giustificata dallo sviluppo assunto dal giudizio stesso (per l'art. 420 quinto e settimo comma cod. proc. civ. ).

Poiché questa decadenza esclude la possibilità che i documenti stessi possano dalla parte essere prodotti in appello, e poiché i documenti sono compresi nei "nuovi mezzi di prova" indicati dall'art. 137 secondo comma cod. proc. civ., la parte può produrre in secondo grado i documenti solo ove (attraverso la stessa logica dell'art. 420 quinto e settimo comma cod. proc. civ.) la produzione sia giustificata dal tempo della formazione dei documenti stessi o dallo sviluppo assunto dal processo, e sia dal Collegio ritenuta indispensabile per la decisione".

Nel caso in esame, il Tribunale è giunto alla decisione sulla base d'una documentazione preesistente al giudizio, e prodotta solo con l'appello: ed ha giustificato la decisione ritenendo che "l'art. 137 secondo comma cod. proc. civ. si applichi esclusivamente alle prove costituende", e che sia "ben ammissibile la prova già costituita come quella documentale, prova che nella specie si appalesa tanto più necessaria in quanto la decisione del Pretore, sfavorevole all'appellante, è stata appunto motivata sulla mancanza di prova".

E l'inammissibilità della produzione dei documenti era stata tempestivamente eccepita dal ricorrente, come la stessa sentenza segnala.

Con l'accoglimento del primo motivo del ricorso (in cui resta assorbita la necessità dell'esame del secondo), la sentenza deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, il quale deciderà applicando il predetto principio, nel contempo provvedendo a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Testo pubblicato a cura della redazione internet del CED della Corte Suprema di Cassazione

 

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