Rapporto di lavoro con società a controllo pubblico – Cass. n. 35421/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Rapporto di lavoro con società a controllo pubblico - Disciplina applicabile - Art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e legislazione della Regione Sicilia - Deroga all'art. 2103 c.c. - Esclusione.

 

Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati; ne consegue che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif, dalla l. n. 133 del 2008, e la legislazione della Regione Sicilia che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere all'assunzione di nuovo personale, imponendo il contenimento della spesa per il personale, non comportano una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 35421 del 01/12/2022 (Rv. 666305 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103

 

Corte

Cassazione

35421

2022