Collocamento in aspettativa sindacale – Cass. n. 33803/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - immunità - sindacati (post corporativi) - attività sindacale (conciliazione delle parti) - aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettorali od a cariche sindacali provinciali e nazionali - Aspettativa sindacale - Continuità del rapporto di lavoro - Conseguenza - Permanere di obblighi e poteri - Esercizio del potere disciplinare – Sussistenza - Fattispecie.

 

Il collocamento in aspettativa sindacale non fa venir meno la continuità del rapporto di lavoro e quindi gli obblighi ed i poteri che ad esso ineriscono (con esclusione unicamente degli obblighi rispettivi di prestazione e retribuzione), sicché durante detto periodo il prestatore continua ad essere sottoposto ai limiti all'esercizio del diritto di critica generalmente presenti nei rapporti di lavoro al fine di assicurare tutela ad altri beni di pari rilievo costituzionale: ne consegue che in capo alla parte datoriale permane la facoltà di esercizio del potere disciplinare anche a fronte di siffatti inadempimenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare irrogata a carico di un lavoratore in aspettativa sindacale che aveva pronunciato, all'indirizzo del direttore generale dell'azienda, una frase avente un chiaro significato denigratorio delle sue capacità gestionali ed organizzative).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33803 del 16/11/2022 (Rv. 666220 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106

 

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