Cassa integrazione in deroga (CIGD) – Cass. n. 25838/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - cassa integrazione guadagni - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Cassa integrazione in deroga (CIGD) - Omessa rioccupazione del lavoratore - Pagamento a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione - Fallimento del datore di lavoro - Conseguenze in tema di ammissione allo stato passivo delle quote di TFR.

 

Il pagamento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all'ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 25838 del 01/09/2022 (Rv. 665478 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120

 

Corte

Cassazione

25838

2022