Forma scritta a pena di nullità – Cass. n. 26532/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - forma - Forma scritta a pena di nullità - Prova per testi - Esclusione - Limiti - Poteri officiosi del giudice - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.

 

Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inefficacia del licenziamento per difetto di forma in relazione ad una lettera di licenziamento, priva di data certa, escludendo che la forma scritta del recesso datoriale, e la modalità della sua comunicazione, potessero essere provate in via testimoniale).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26532 del 08/09/2022 (Rv. 665480 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725

 

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Cassazione

26532

2022