Ferie annuali minime di quattro settimane – Cass. n. 20216/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - periodo di riposo - ferie annuali - Ferie annuali minime di quattro settimane - Retribuzione dovuta nel periodo - Indennità di volo integrativa - Inclusione - Art. 10 c.c.n.l. Trasporto Aereo - Nullità - Fondamento.

 

Ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico - limitatamente alla parte in cui esclude, per il predetto periodo minimo, l'indennità in questione dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale - per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 20216 del 23/06/2022 (Rv. 665070 - 01)

 

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