Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno – Cass. n. 15999/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - orario di lavoro - Pubblico impiego privatizzato - "Part time" autorizzato ex d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008 - Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno - Consenso del lavoratore - Necessità - Fondamento.

 

Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, il rapporto di lavoro trasformato in "part time", secondo le modalità di cui al d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, può essere ricondotto dal datore di lavoro pubblico all'orario pieno solo con il consenso del lavoratore, poiché, in assenza di una norma che attribuisca alla pubblica amministrazione la potestà di incidere in aumento sull'orario di lavoro, non può essere invocato il generale potere di revoca delle autorizzazioni amministrative per esigenze pubbliche sopravvenute, in quanto l'autorizzazione al "part time" non costituisce esercizio di un potere di natura amministrativa, ma di una discrezionalità di diritto privato, attenendo alla gestione del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15999 del 18/05/2022 (Rv. 664711 - 01)

 

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