Svuotamento dell'attività lavorativa – Cass. n. 11499/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - in genere - Pubblico impiego privatizzato - Svuotamento dell'attività lavorativa - Verifica di equivalenza formale delle mansioni - Necessità - Esclusione.

 

In materia di pubblico impiego privatizzato, ove si sia concretizzato, con la destinazione del dipendente ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa, la vicenda esula dalle problematiche attinenti alla verifica dell'equivalenza formale delle mansioni ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, configurandosi non un demansionamento, ma la diversa e più grave figura della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11499 del 08/04/2022 (Rv. 664335 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2103

 

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