Contratto collettivo integrativo – Cass. n. 11666/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione - Contratto collettivo integrativo - Interpretazione - Criteri - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

 

L'interpretazione degli accordi integrativi - che, riservata al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie denunciabili ex art 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nuova formulazione - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ricostruendo la volontà delle parti alla luce del tenore lessicale delle disposizioni del contratto integrativo aziendale Auchan del 2007 e verificando la coerenza del significato attribuito al testo con gli scopi perseguiti, aveva escluso che la voce retributiva "ex premio aziendale individuale ad personam", per effetto di novazione, costituisse un premio individuale, incorporato nei singoli contratti individuali, e come tale insensibile alle modifiche non consensuali).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11666 del 11/04/2022 (Rv. 664469 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_360

 

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