Mancanza di una espressa imputazione a t.f.r. – Cass. n. 3165/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennità - di fine rapporto di lavoro - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - crediti di lavoro - Credito ammesso al passivo - Mancanza di una espressa imputazione a t.f.r. - Intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Esclusione - Ragioni.

 

In caso di fallimento del datore di lavoro, ove manchi una espressa imputazione del credito ammesso al passivo a t.f.r., va escluso l’intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 297 del 1982, è vincolato alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso, atteso che il predetto Fondo non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3165 del 02/02/2022 (Rv. 663834 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120

 

Corte

Cassazione

3165

2022