Skip to main content

Valutazione positiva della prova di idoneità – Cass. n. 31407/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - in genere - Impiego pubblico privatizzato - Avviamento mediante selezione ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 - Diritto all'assunzione - Valutazione positiva della prova di idoneità - Completamento della procedura - Necessità - Conseguenze - Revoca illegittima dell'avviamento - Risarcimento del danno da perdita di "chance".

 

In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto all'assunzione del lavoratore avviato attraverso la procedura di selezione prevista dall'art. 16 della l. n. 56 del 1987, sorge, anche in caso di utile collocazione in graduatoria, solo nel momento di completamento della procedura, così come, per la successiva costituzione del rapporto, è necessario l'intervento della volontà delle parti con la specificazione dei relativi elementi essenziali; ne consegue che, nell'ipotesi di illegittimità della revoca del provvedimento di avviamento, compete soltanto il risarcimento del danno da cd. perdita di "chance".

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31407 del 03/11/2021 (Rv. 662686 - 01)

 

Corte

Cassazione

31407

2021