Indennità sostitutiva dei permessi annui non goduti – Cass. n. 37589/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - orario di lavoro - in genere - C.c.n.l. industria metalmeccanica privata - periodo di riposo - ferie annuali - Indennità sostitutiva dei permessi annui non goduti - Retribuzione durante le ferie annuali - Determinazione - Criteri - Nozione europea di retribuzione - Sussistenza - Conseguenze - Retribuzione media annua - Rilevanza - Fondamento.

 

Ai fini della individuazione della retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento dei permessi annui retribuiti, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata dell'8 giugno 1999, nonché del compenso da erogare durante le ferie, ai sensi dell'art. 12 dello stesso c.c.n.l. del 14 dicembre 1990, nella prospettiva di una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore, è corretta una interpretazione sistematica delle norme collettive che utilizzi come riferimento la media annua della retribuzione globale di fatto percepita, in cui confluiscono tutte le voci retributive corrisposte nell'arco temporale di maturazione del diritto e ove vengono in rilievo le varie componenti erogate su base mensile, o anche con cadenza diversa.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 37589 del 30/11/2021 (Rv. 663007 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2109

 

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37589

2021