Skip to main content

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) -Cass. n. 16856/2020

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo – obiettivo - Licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro - Generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile - Criteri di individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare - Principi di correttezza e buona fede - Operatività - Criteri ex art. 5 della l. n. 223 del 1991 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

LAVORO

ESTINZIONE

LICENZIAMENTO

GIUSTIFICATO MOTIVO

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della l. n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale. (Nella specie, relativa a recesso intimato ex art. 2 del d.m. 21 aprile 2011, previsto nell'ipotesi di cessione degli impianti di distribuzione del gas ad altra impresa e passaggio diretto alle dipendenze della subentrante, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di scelta tra più lavoratori appartenenti alla "quota parte del personale adibiti a funzioni centrali di supporto" e occupati in posizione di piena fungibilità).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16856 del 07/08/2020 (Rv. 658582 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375

corte

cassazione

16856

2020