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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - assunzione in prova - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9789 del 26/05/2020 (Rv

Assunzione in prova - Pattuizioni individuali sulla durata della prova in misura maggiore di quella prevista dal c.c.n.l. di settore - Nullità - Conseguenze - Carattere di maggior favore per il lavoratore - Onere della prova a carico del datore.

La clausola del contratto individuale con cui è fissata una durata del patto di prova maggiore di quella stabilita dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077, comma 2, c.c. salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore (ad esempio per la particolare complessità delle mansioni), con onere probatorio gravante sul datore di lavoro, poiché è colui che si avvantaggia del tempo più lungo della prova godendo di più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della stessa.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9789 del 26/05/2020 (Rv. 657869 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2096, Cod_Civ_art_2077