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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 756

Sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Visita medica a seguito di assenza superiore a 60 giorni - Precedenza all'assegnazione delle mansioni - Necessità - Presentazione al lavoro - Omissione - Conseguenze.

In tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c. dall'esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7566 del 27/03/2020 (Rv. 657511 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2087