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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3283 del 11/02/2020 (Rv. 656774 - 01)

Licenziamento disciplinare - Previsione nei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa o giustificato motivo - Vincolatività - Esclusione - Ampliamento o riduzione delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva - Verifica della proporzionalità della sanzione - Necessità.

In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa; ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3283 del 11/02/2020 (Rv. 656774 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2104, Cod_Civ_art_2105, Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2119

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

ESTINZIONE DEL RAPPORTO