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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto -licenziamento collettivo – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 118 del 07/01/2020 (Rv. 656481 - 01)

Determinazione concordata dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare - Fondamento e requisiti di validità - Razionalità - Fattispecie.

In tema di licenziamenti collettivi, tra imprenditore e sindacati può intercorrere un accordo per la determinazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in adempimento della funzione regolamentare delegata dall'art. 5 della l. n. 223 del 1991, stabilendo criteri anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività, razionalità e non discriminazione. (Fattispecie in cui l'accordo raggiunto non è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti perché individuava nell'unico addetto al reparto soppresso dall'imprenditore il lavoratore da licenziare, senza tenere conto delle molteplici professionalità documentate del dipendente, risultando così omessa ogni comparazione con gli addetti agli altri reparti rimasti in funzione).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 118 del 07/01/2020 (Rv. 656481 - 01)

LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

ESTINZIONE DEL RAPPORTO