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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29879 del 18/11/2019 (Rv. 655856 - 01)

Obblighi di prevenzione ex art. 2087 c.c. - Misure di sicurezza cd. "innominate" - Adozione - Presupposti - Condizioni lavorative obiettivamente pericolose - Fattispecie.

In tema di obblighi di prevenzione ex art. 2087 c.c., l'adozione di particolari misure di sicurezza (cd. "innominate") viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (anche solo potenzialmente) pericolose, in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata dal lavoratore, in ragione della movimentazione, da parte del medesimo, di somme di denaro. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto non esigibile - in relazione all'uccisione, avvenuta per mano di ignoti, di una portiera-custode di un collegio studentesco durante un turno di lavoro notturno - l'adozione, da parte del datore, di cautele anti rapina, non essendo custoditi nel predetto collegio particolari valori; la S.C. ha cassato la sentenza, per avere i giudici di merito omesso di valutare adeguatamente che la lavoratrice era solita custodire di notte anche le quote di pernottamento degli studenti).

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29879 del 18/11/2019 (Rv. 655856 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087