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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 246

Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 626 del 1994 - Sufficienza - Esclusione - Onere di adozione concreta di cautele - Necessità - Figura dell'apprendista.

In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 626 del 1994, e dell'allegato VI a tale decreto, non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare di aver adottato, specie nell'organizzazione del lavoro, tutte le altre cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento; ciò vale, in particolare, per i compiti dell'apprendista, relativamente alle istruzioni impartitegli, all'informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, atteggiandosi detto dovere in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, verso cui la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l'educazione alla sicurezza del lavoro a norma dell'art. 11 della l. n. 11 del 1955.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24629 del 02/10/2019 (Rv. 655134 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2697