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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5621 del 26/02/2019

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Art. 2103 c.c. nel testo anteriore alle modifiche ex d.lgs. n. 81 del 2015 - Patto di demansionamento - Validità - Condizioni - Consenso tacito del lavoratore - Ammissibilità - Fattispecie.

È legittimo il patto di demansionamento, pur anteriormente alla riformulazione dell'art. 2103 c.c. disposta dal d.lgs. n. 81 del 2015, in presenza di condizioni tali da legittimare il licenziamento del lavoratore in mancanza di accordo, purché il consenso sia stato espresso liberamente, sebbene in forma tacita ma attraverso fatti univocamente attestanti la volontà del lavoratore di aderire alla modifica "in peius" delle mansioni. (Nella specie, è stata ritenuta incensurabile la valutazione espressa dal giudice di merito circa il consenso tacito manifestato dal lavoratore con l'assunzione delle nuove mansioni senza contestazioni).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5621 del 26/02/2019

Cod_Civ_art_2103