Licenziamento per superamento periodo di comporto - C.C.N.L. comparto autonomie locali del 6 luglio 1996 - Concessione di un ulteriore periodo di assenza - Presupposti - Onere datoriale di accertamento - Sussistenza.
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, l'art. 21, commi 2 e 3, del C.C.N.L. comparto autonomie locali del 6 luglio 1995 stabilisce che, superato il periodo di comporto di diciotto mesi previsto dal comma 1 della stessa norma, al lavoratore che ne faccia richiesta, può essere concesso di assentarsi per ulteriori diciotto mesi nei casi di particolare gravità , che il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare avviando il prescritto procedimento di accertamento sanitario.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21192 del 27/08/2018