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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 29427 del 07/12/2017

Scadenza del termine apposto illegittimamente - Risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, il decorso di un significativo lasso temporale tra la cessazione dell'ultimo contratto e la messa in mora del datore da parte del lavoratore, in uno al reperimento, nelle more, di altra occupazione a tempo indeterminato, costituiscono indici sufficienti della volontà delle parti di porre definitivamente fine a ogni rapporto lavorativo e da configurare la risoluzione del rapporto per mutuo consenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva accertato la risoluzione consensuale del rapporto ancorando tale decisione, non solo alla prolungata inerzia della lavoratrice dopo la cessazione del contratto, ma anche ad una pluralità di ulteriori elementi, tra i quali l’età della ricorrente e la sua presumibile aspirazione ad un’altra occupazione lavorativa, la particolare brevità del remoto rapporto a termine, nonchè lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività lavorativa alle dipendenze dei terzi).

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 29427 del 07/12/2017