Skip to main content

Stampa - giornalista - contratto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 745 del 08/02/1982

Praticante giornalista iscritto nello apposito albo - svolgimento di fatto delle mansioni di giornalista redattore - iscrizione nel predetto albo - irrilevanza - trattamento retributivo - determinazione - criteri.

L'attività del praticante giornalista, iscritto nell'apposito albo, si differenzia da quella del giornalista redattore professionista perché tende, come qualsiasi tirocinio, all'acquisizione della preparazione tecnico-pratica e della qualificazione necessaria per l'Esercizio della professione. Pertanto, qualora il dipendente, sebbene assunto come praticante, sia di fatto adibito a svolgere in piena autonomia le mansioni del giornalista redattore, senza fruire dei controlli, dei sussidi orientativi e degli interventi correttivi ed integrativi strumentali all'acquisizione suddetta, l'iscrizione nel menzionato albo perde ogni Rilevanza, essendo il rapporto di praticantato che ne dovrebbe derivare superato dalla diversa natura delle mansioni in concreto esercitate ed è, in relazione a queste ultime ed in considerazione del loro intrinseco contenuto obiettivo, che deve essere stabilito il dovuto trattamento retributivo.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 745 del 08/02/1982