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Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In caso di morte del lavoratore – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2021 del 26/02/1991

Indennità diverse da quelle previste nel primo comma dell'art. 2122 cod. civ. - Morte del lavoratore intervenuta anteriormente alla riforma del diritto di famiglia ex legge n. 151 del 1975 - Successione legittima "ab intestato" della vedova in concorso con i figli legittimi - Conseguimento delle indennità diverse - Legittimazione ad agire della vedova - Esclusione - Carenza di legittimazione rilevata in sede di legittimità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio della sentenza che ha pronunciato nel merito - Fattispecie.

La vedova di lavoratore deceduto anteriormente alla riforma del diritto di famiglia attuata con legge n. 151 del 1975 - dovendo considerarsi, ove non sia dimostrato il difetto di concorso di figli legittimi alla successione "ab intestato", quale mera legataria, siccome usufruttuaria di una quota dell'eredità, anziché come erede - è priva di legittimazione ad agire per conseguire indennità relative al rapporto di lavoro del coniuge diverse da quelle considerate dal primo comma dell'art. 2122 cod. civ. (concernente le indennità di preavviso e di fine rapporto nel caso di morte del lavoratore avvenuta nel corso del rapporto di lavoro), con la conseguenza, ove tale carenza di legittimazione sia rilevata in sede di legittimità, della cassazione senza rinvio della sentenza che ha pronunciato nel merito di una siffatta domanda (concernente, nella specie, mensilità di retribuzione dovute, ai sensi della legge n. 336 del 1970, a lavoratore deceduto dopo la cessazione del rapporto di lavoro).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2021 del 26/02/1991