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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7478 del 14/05/2003

Assenza del lavoratore per malattia - Obbligo di comunicazione dello stato di malattia o del suo prolungamento - Violazione nel caso di mancata ripresa del lavoro nel termine stabilito in sede di visita di controllo - Configurabilità.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo del lavoratore di comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia o il suo prolungamento, l'esito della visita di controllo sostituisce la prognosi del certificato medico iniziale, fino a quando non sia a sua volta sostituita da un altro giudizio tecnico (ferma restando la possibilità dell'interessato di contestare l'esattezza delle valutazioni tecniche dei sanitari), sicché, a partire dal momento in cui, secondo l'esito della visita di controllo, è possibile la ripresa del servizio, il lavoratore che continui la propria assenza, senza alcuna comunicazione, incorre nella violazione del predetto obbligo, non potendo la protrazione dell'assenza ritenersi giustificata dalla certificazione originariamente inviata al datore di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7478 del 14/05/2003